Lucarelli e Apolloni assolti dall’accusa di violenza sessuale: “Il consenso non fu viziato”

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«Resta ipotesi fragile e non adeguatamente corroborata» che Mattia Lucarelli, il figlio dell’ex attaccante del Livorno, Cristiano, e l’amico Federico Apolloni abbiano esercitato «una pressione subdola» e approfittato di una «minorata capacità di resistenza» della studentessa statunitense, alterata dall’alcol ma non al punto da essere obnubilata, che li ha denunciati facendoli finire finire prima agli arresti domiciliari, poi imputati con altri ragazzi per violenza sessuale di gruppo.

Lo scrive la Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni con cui, cancellando le condanne inflitte in primo grado nel processo in abbreviato, ha assolto tutti e cinque i giovani con la formula «perché il fatto non sussiste» in quanto non «è stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio» della loro responsabilità.

Secondo i giudici «una volta esclusa, come ha fatto lo stesso Tribunale, la sussistenza di una condotta costrittiva, e non essendo stata raggiunta la prova di uno stato di incapacità della persona offesa né di una concreta attività induttiva idonea a viziarne a il consenso, viene meno uno degli elementi essenziali della ricostruzione accusatoria». In sostanza, si evince dall’atto, la ragazza poteva manifestare il suo dissenso come è accaduto durante la nottata con un altro dei ragazzi che l’aveva approcciata.

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni in primo grado erano stati condannati a tre anni e sette mesi. Pene più lievi per altri tre amici che erano con loro, anche loro poi scagionati. In Corte d’appello la sentenza è stata ribaltata. «La consulenza tecnica di parte e le considerazioni dei consulenti tecnici del pm non hanno fornito conclusioni univoche, né elementi idonei ad affermare con certezza che la persona offesa versasse, al momento dei fatti, in una condizione di incapacità tale da incidere sulla libera formazione della volontà» scrivono i giudici Alessandro Santangelo, Alessandra Simion e Caterina Aloisi.

Le motivazioni: «Contesto volgare e dinamica relazione certamente censurabile, ma non dimostrano la subdola pressione»

Riferendosi ai video registrati dagli imputati insieme alla ragazza, i giudici parlano «nel loro complesso, di condotte che denotano una certa lucidità» e di «reciproche effusioni» e concludono che la ragazza «era in grado di manifestare in modo chiaro il proprio dissenso».

Nelle motivazioni depositate si legge che il video della ragazza in discoteca, il viaggio in macchina e l’arrivo a casa di Lucarelli sono «sintomatiche di un comune proposito sessuale e di un clima di eccitazione collettiva» ma non dimostrano «con la dovuta certezza probatoria, che il successivo consenso sia stato ottenuto mediante una pressione subdola, né che la persona offesa abbia aderito all’atto sessuale per effetto di una minorata capacità di resistenza scientemente sfruttata dagli imputati (…). L’invito a recarsi nell’abitazione, le battute esplicite, l’atteggiamento seduttivo di Apolloni e la stessa volgarità del contesto non consentono, isolatamente o nel loro complesso, di distinguere con certezza una dinamica di induzione penalmente rilevante da una dinamica relazionale certamente censurabile, ma non univocamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice».

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