Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – tre decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole.
DOMANDE E RISPOSTE
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IRENE FAMA’
Lo rende noto il Quirinale. Il primo decreto di clemenza individuale è stato adottato in favore di A. A., nato nel 1972, condannato alla pena complessiva di anni sette di reclusione per delitti in materia di stupefacenti e altro. Nel concedere la grazia per la pena residua da espiare (anni cinque, mesi cinque e giorni dieci) il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dei pareri favorevoli di entrambe le Autorità giudiziarie competenti e delle gravissime e irreversibili condizioni di salute del condannato, in ragione delle quali è stato, da tempo, disposto il differimento dell’esecuzione della pena.
Gli altri due decreti di grazia hanno riguardato: Guido Gianni, nato nel 1960, condannato alla pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio, commessi nel 2008, nell’ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all’interno della propria gioielleria.

Il Capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto anni tre e mesi due di reclusione, tenendo presente il parere favorevole formulato dal magistrato di sorveglianza ed in considerazione del periodo di pena già espiata (cinque anni e tre mesi). Per effetto del provvedimento di grazia parziale, l’interessato dovrà espiare un residuo di pena detentiva, inferiore a quattro anni, tale quindi da consentire al competente Tribunale di sorveglianza l’eventuale applicazione dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 dell’ordinamento penitenziario); G. B., nato nel 1981, condannato alla pena di anni dieci di reclusione per delitti in materia di stupefacenti, commessi tra il 2002 e il 2009.
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Nel concedere la grazia parziale – che ha estinto un anno e nove mesi della pena detentiva ancora da espiare – il Capo dello Stato ha tenuto conto del parere favorevole del magistrato di sorveglianza, nel quale si è dato atto del mutamento di vita del condannato, che ha già avviato e consolidato un percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare, e delle condizioni di salute di una sua figlia minore. Anche in questo caso, a seguito dell’atto di clemenza la pena residua da espiare rientra nel limite che consente l’eventuale concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova.
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