Novità nel riscaldamento domestico per milioni di famiglie italiane. Dal primo gennaio 2027, scatta l’obbligo di telelettura per tutti gli impianti centralizzati. Entro questa data, dunque, bisogna dotarsi di lettura da remoto, adeguando o sostituendo i dispositivi vecchi. Pena: pesanti sanzioni a carico dei proprietari. Ma occhio: non tutto è chiaro. Vediamo perché. Secondo i dati Enea, nella nostra penisola ci sono circa 400 mila condomini con impianti centralizzati. L’Istat fotografa che il 15,4% delle famiglie italiane vive oggi in una casa con gestione di riscaldamento unificata: si tratta di oltre quattro milioni di nuclei.
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La presenza è concentrata nel Nord-Ovest (dove la percentuale supera il 30%) e nei Comuni capoluogo di città metropolitane: qui, più di quattro famiglie su dieci si scaldano in comune.
Le valvole
Per migliorare l’efficienza dei consumi, nel 2014 è stato previsto un sistema di contabilizzazione delle spese con l’installazione di valvole termostatiche e ripartitori di calore su ogni termosifone. Obiettivo? Dividere i costi in base ai consumi reali senza scaricare gli eccessi del condomino sbadato su quello virtuoso. Un po’ come avere un uso autonomo, benché in comunione. Basti pensare che, secondo le stime di Enea, una corretta gestione può portare risparmi fino al 20% dei consumi annui. Non poco, in tempi di caro energetico.
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Nel dettaglio, la valvola termostatica serve a regolare la temperatura del singolo radiatore, a seconda dell’uso della stanza. Cinque i livelli della manopola che possono essere impostati in base ai gradi desiderati. Il ripartitore di calore misura (o meglio stima) il consumo del calorifero. I due strumenti, dunque, lavorano insieme per fornire la contabilizzazione individuale ovvero quanto consuma un appartamento. Almeno il 50% delle spese deve essere ripartita in base ai consumi effettivi volontari (non imputabili a dispersione), mentre la restante quota fissa va per millesimi.
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Con diverse scadenze, l’adempimento andava ottemperato da luglio 2017 salvo deroghe speciali o impossibilità (documentata da perizia tecnica). Quanti non l’hanno fatto? Difficile dirlo. E arriviamo a oggi.
Cosa cambia da gennaio e chi riguarda l’obbligo
L’ultimo tassello di questo iter è la telelettura che, dal 1° gennaio 2027, permetterà di rilevare i consumi a distanza costantemente, evitando salassi a fine anno. Chi riguarda l’onere? Sempre i condomini e gli edifici polifunzionali serviti da impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda o da teleriscaldamento e teleraffrescamento. Esenti, invece, i normali contatori di luce o gas (che seguono un’altra disciplina) e gli impianti autonomi.
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Sul piano operativo, serve una ricognizione su tipologia dei dispositivi attuali, data di installazione e funzione di lettura da remoto.
Come capire se l’impianto è già a norma
La data spartiacque è il 25 ottobre 2020. La norma stabilisce che qualsiasi dispositivo installato dopo questo termine deve essere leggibile da remoto. Dunque, le unità immobiliari con tali modelli non necessiterebbero di interventi (ma è suggerito un controllo).
Nei condomini con dispositivi vecchi, invece, bisogna intervenire. Ma non significa che debba essere sostituito tutto. Se predisposti per la lettura a distanza, gli apparecchi si possono adattare. La valutazione va fatta caso per caso, in base all’impianto.
I costi per adeguarsi
Per quelli non compatibili, invece, va verificato se conviene l’adeguamento o la sostituzione alla luce della fattibilità tecnica e dei costi. La spesa? Le stime quantificano 70-90 euro per ogni nuovo ripartitore teleleggibile, dai 50 ai 100 euro per posa e configurazione: totale tra 120 e 190 euro a radiatore. Se vanno cambiate anche le valvole esistenti, bisogna mettere in conto altri 35-40 euro a elemento. Sconsigliato, in ogni caso, fare lavori in autonomia. Spetta al condominio attivarsi, fermo restando che le spese sostenute dal proprietario sono detraibili (in genere al 50%).
La scadenza è inderogabile?
Non mancano i dubbi. Secondo Confedilizia, storica organizzazione dei proprietari di casa, non c’è un’interpretazione ufficiale e i dispositivi precedenti il 25 ottobre 2020 non sarebbero soggetti al nuovo adempimento di telelettura visto che è stato sancito solo a partire da questa data. Insomma, non ci sarebbe un obbligo generalizzato con scadenza inderogabile. «La ratio della norma, ovvero contabilizzare le spese in base ai consumi, è corretta» avverte Lorenzo Balsamelli, esperto di diagnosi energetica degli edifici e membro del Comitato tecnico nazionale di Confedilizia. «Ma questa non garantisce ancora al consumatore la piena conoscenza della rilevazione dei suoi veri consumi durante l’uso. E mettere un “obbligo tagliola” con tempi stretti spinge a fare i lavori in fretta, magari male».
Multe salate per chi non ottempera
In caso di controlli dopo il primo gennaio 2027 la multa, da 500 a 2.500 euro, è a carico del proprietario. Ma se dovesse emergere un mancato rispetto degli altri obblighi già scaduti, è sanzionabile anche il condominio. «Chi ha osservato tutte le norme precedenti dovrebbe avere dispositivi predisposti che necessitano solo di adattamento» spiega Marco Lupo, utility manager e delegato Emilia Romagna di Consumerismo No Profit. «Per eventuali condomini in ritardo, invece, l’intervento è più ampio e urgente perché l’impianto centralizzato è, per così dire, “fuorilegge”. Va sottolineato che tutto è fatto per dare forza al consumatore: sia per evitare salati conguagli o ricalcoli dopo mesi di consumi stimati, sia per consentirgli accorgimenti tempestivi in caso di consumi troppo alti».
Chi decide di “staccarsi” dal centralizzato
Da parte sua, la Cassazione è intervenuta di nuovo sulle regole per i distacchi dall’impianto centralizzato. In generale, un condomino può farlo senza autorizzazione, ovvero senza il consenso dell’assemblea, a patto di non provocare “squilibri significativi” al funzionamento dell’impianto né aggravi di spesa per gli altri. L’onere della prova spetta a chi vuole staccarsi. L’amministratore non può impedirlo con valutazione discrezionale e il regolamento condominiale non può vietarlo in assoluto ma limitarlo alle condizioni di legge. Il distacco esonera dalle spese dell’uso (consumi e quota fissa): restano a carico del condomino le spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto.
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