Non serve essere grandi evasori per finire nel radar del Fisco. Basta un dato che non combacia, un reddito indicato in modo incompleto o una certificazione che non torna. È il caso, ad esempio, del pensionato per il quale emerge un disallineamento tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, come la Certificazione Unica, e quanto dichiarato nella Dichiarazione dei redditi. Oppure del proprietario di un immobile che affitta un appartamento, anche in locazione breve, e per il quale risultano incoerenze o omissioni nei redditi da locazione rispetto alle informazioni già disponibili all’Amministrazione finanziaria.
Sono solo alcune delle situazioni che possono far scattare l’invio delle cosiddette “lettere di compliance”, le comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate sta recapitando anche quest’anno ai contribuenti. I numeri sono rilevanti: si parla di oltre 2,4 milioni di missive nel corso del 2026. «Si tratta di campagne diverse per tipologia – anomalie su redditi e dichiarazioni, e per i soggetti Iva anche filoni legati agli adempimenti periodici – quindi attenzione a non leggerle tutte come accertamenti nei confronti di evasori totali», spiegano gli esperti di BonusX.
Di cosa si tratta
«Sono comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo: l’Agenzia segnala al contribuente possibili anomalie/incongruenze emerse dai dati in suo possesso e lo invita a verificare la posizione, prima di passare a controlli più “formali”», dicono gli esperti.
Che cosa prevedono? «Non sono una cartella né un avviso di accertamento». Di solito contengono: un documento principale con la “presunta anomalia” (cosa non torna e per quale annualità), spesso con tabella/prospetto di dettaglio; istruzioni su come consultare i dettagli nel Cassetto fiscale (sezione “L’Agenzia scrive”) e su come inviare chiarimenti/documenti oppure correggere l’errore (es. dichiarazione integrativa / regolarizzazione).
«Le lettere di compliance sono una sorta di alert che l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti per segnalare possibili anomalie fiscali – spiega anche Daniela Delfrate, Dottore Commercialista iscritta all’ordine di Milano e revisore legale -. Non si tratta di atti impositivi, né di questionari o schemi d’atto propedeutici a un accertamento, ma di comunicazioni preventive inserite in una logica di collaborazione tra Fisco e contribuente. L’obiettivo è permettere al destinatario di verificare la propria posizione ed eventualmente regolarizzarla spontaneamente».
Che fare
«La sequenza corretta è: verificare la comunicazione nel Cassetto fiscale (“L’Agenzia scrive”), anche tramite intermediario delegato, oppure potrebbero arrivare anche via Peco, posta cartacea o sull’AppIO; capire qual è l’anomalia e raccogliere i documenti (dichiarazione, CU, fatture/corrispettivi, contratti, ecc.)», spiegano gli esperti di BonusX.
«La prima regola è non farsi prendere dal panico – dice Daniela Delfrate -. È fondamentale verificare attentamente la fondatezza della segnalazione confrontando i dati indicati nella comunicazione con la propria documentazione fiscale. Non è raro che i disallineamenti siano solo apparenti o comunque giustificabili».
La strada da scegliere
Se c’è un errore/omissione occorre regolarizzare: tipicamente con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso (pagamento del dovuto con sanzioni/interessi ridotti rispetto a un accertamento). Se invece si è in regola bisogna inviare chiarimenti/documentazione con i canali indicati nella comunicazione; spesso si utilizza l’assistenza in area riservata (CIVIS) o i canali di contatto/assistenza indicati. Ignorare la comunicazione aumenta il rischio che la posizione resti “aperta” e venga selezionata per controlli successivi.
Le annualità coinvolte
Gli esperti spiegano che se dalla fase “bonaria” si passa a un accertamento vero e proprio, l’Agenzia può recuperare imposte + interessi + sanzioni. In linea generale, per imposte sui redditi (e, in parallelo, per Iva), i termini ordinari di decadenza per notificare l’atto sono: entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; entro il 31/12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa dichiarazione.
«Riguardo alle possibili annualità coinvolte, non è previsto un vero e proprio termine specifico per tali comunicazioni; tuttavia, è presumibile che esse riguardino esclusivamente periodi d’imposta ancora accertabili secondo i termini ordinari di decadenza. In linea generale, ciò significa annualità fino a cinque anni dalla presentazione della dichiarazione», conclude Daniela Delfrate.
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