ROMA. Il Consiglio dei ministri si è riunito alle 16.10 a Palazzo Chigi. Al centro dell’agenda il pacchetto sicurezza, articolato in un decreto legge e in un disegno di legge, con nuove misure come l’accertamento fino a 12 ore e lo scudo penale per le forze dell’ordine.
Sul tavolo anche il decreto per superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina e il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sulla trasparenza retributiva.
La bozza del decreto sicurezza introduce inoltre il cosiddetto «fermo di prevenzione», che consente di accompagnare e trattenere fino a 12 ore, per accertamenti di polizia, persone ritenute potenzialmente pericolose per il pacifico svolgimento delle manifestazioni, in presenza di specifiche circostanze e sulla base di elementi di fatto.
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Gli ingressi nel Paese
«Non potrà entrare in Italia chi ha commesso il reato di alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, nonché di porto d’armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e da taglio».
Lo prevede il decreto legge sulla sicurezza all’esame del Consiglio dei ministri di oggi, come si legge in una scheda di sintesi del provvedimento. La norma interviene modificando il Testo unico sull’immigrazione, inserendo queste fattispecie di reato – per le quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza – tra quelle ostative all’ingresso in Italia.
Cosa cambia per i coltelli
Divieto di vendere ai minori, anche tramite web e piattaforme elettroniche, armi improprie e in particolare strumenti da punta e da taglio. È la stretta introdotta dal decreto legge sulla sicurezza all’esame del Consiglio dei ministri di oggi, come si legge in una scheda di sintesi del provvedimento.
Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative, inflitte dal prefetto, da 500 a 3.000 euro, che possono salire fino a 12.000 euro in caso di reiterazione, con la revoca della licenza. Il compito di vigilare e sanzionare è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
È inoltre previsto l’obbligo per l’esercente di tenere un registro elettronico, nel quale inserire quotidianamente le singole operazioni di vendita. In caso di inadempienza, sono previste sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro. La scheda precisa che le misure entreranno in vigore 60 giorni dopo l’approvazione del decreto legge.
Gli articoli 12 e 13
«Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del ministro della Giustizia – del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro».
È quanto prevedono gli articoli 12 e 13 della scheda di sintesi della nuova bozza del decreto sicurezza.
Il giro di vite sulle piazze
Sono una dozzina le fattispecie di reato per cui scatta il divieto: attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; devastazione e saccheggio; strage finalizzata ad attentare alla sicurezza dello Stato; violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ai suoi singoli componenti, anche se aggravata; incendio; danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri e aziende agricole; attentato alla sicurezza dei trasporti; omicidio, anche tentato, volontario o preterintenzionale; lesioni personali commesse con aggravanti o con armi o sostanze corrosive, oppure da persona travisata o da più persone riunite, o contro un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni, o ancora contro sanitari, arbitri o altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive.
Cosa prevede la bozza
Viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali (…) sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche».
È quanto prevede l’articolo 7, comma 2, della scheda di sintesi della nuova bozza del decreto sicurezza, che riguarda il capitolo sul «fermo di prevenzione». Tale eventualità – si legge ancora nel testo della bozza – riguarda comunque «specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni».
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