Il nostro ministro per la Giustizia Nordio è intervenuto, a margine di un convegno, sul caso Garlasco e in merito alla condanna di Alberto Stasi. Egli ha detto che la «situazione paradossale» in cui si trova lo stesso Stasi nasce da un sistema processuale per cui, anche quando un imputato è stato assolto sia in primo che in secondo grado, il Pubblico Ministero può presentare ricorso in Cassazione per arrivare ad ottenerne la condanna. In effetti proprio ciò si era verificato per Alberto Stasi, che nei primi due gradi di giudizio era stato assolto ed era stato condannato soltanto in seguito all’intervento della Cassazione. Questa infatti aveva disposto il ritorno del processo alla Corte d’Appello, che questa volta lo aveva condannato.
Secondo Nordio il codice di procedura penale andrebbe modificato così da impedire che quando un imputato è stato assolto nei primi due gradi di giudizio il pubblico ministero possa ancora proporre ricorso per Cassazione. In tal modo Nordio riecheggia una vecchia tesi innocentista che ha origine dai governi Berlusconi.
La tesi può anche essere sostenuta, benché in senso contrario si possa fare presente che essa favorisce oltremodo gli imputati. Se nei primi due gradi di giudizio vi sono stati degli errori non si vede perché, nell’interesse stesso della Giustizia, la Cassazione non li possa, anzi non li debba, rilevare.
Il fatto è, però, che Nordio ha prospettato questa sua tesi facendo espresso riferimento al processo di Garlasco. Le parole del ministro si configurano quindi come un giudizio anticipato sull’innocenza di Stasi e suonano come un invito ai giudici ad accogliere la sua istanza di revisione. Se Nordio non se rende conto vuol dire che non ha sensibilità per fare il ministro della Giustizia. Se se ne rende conto e lo fa lo stesso, peggio ancora. Il ministro dimentica che da Montesquieu in avanti esiste la separazione dei poteri e che il potere esecutivo, di cui egli fa parte, è distinto (per fortuna!) dal potere giudiziario. Ogni interferenza dell’esecutivo sul giudiziario è fuor di luogo e illegittima. L’art. 104 della Costituzione stabilisce espressamente che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».
Il ministro della Giustizia deve collaborare con i magistrati, in particolare dando ad essi tutti i mezzi, di personale e di attrezzature, per consentire loro di lavorare nel modo migliore. Ma la collaborazione è una forma di “contatto” che è radicalmente diversa dall’interferenza. Ogni interferenza è fuor di luogo e illegittima. Se così non fosse, finiremmo in un sistema in cui il Governo può indicare ai pubblici ministeri quali indiziati di reato perseguire e quali invece lasciare tranquilli. Di un simile sistema ha già dato esempio Trump quando ha ordinato alla ministra della giustizia, Pam Bondi, di perseguire penalmente i suoi oppositori politici, tra cui l’ex direttore dell’Fbi, che si rifiutava di ottemperare ai suoi desideri. Con questo intervento sul processo di Garlasco, Nordio continua sulla strada che l’ha portato a sostenere ad ogni costo il referendum sulla giustizia che, se fosse stato approvato dai cittadini, avrebbe creato le condizioni per sottoporre i pubblici ministeri al potere esecutivo. Il fatto che un membro del Governo continui a non tenere conto della distinzione tra i poteri non fa bene a nessuno. Non fa bene alla giustizia che dev’essere totalmente libera di agire (è così ovvio che fa perfino effetto dirlo). E non fa bene al potere esecutivo perché, prima o poi, può ritorcersi contro di esso. È vero che con la forza si può prevalere. Ed è vero che non è facile impedire al potere esecutivo di fare in qualche modo pressioni sul potere giudiziario. Ma chi usa il potere deve anche stare attento. Alla fine, il potere divora se stesso.
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