Inchiesta e privacy, l’errore del Csm

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Dettare regole generali sull’onda di vicende particolari (lo scempio del Garlasco show), scelta errata sempre, può condurre ad effetti controproducenti. Il Consiglio superiore della magistratura si appresta ad “aggiornare” le “Linee guida sulla comunicazione istituzionale” del 2018. In realtà rovescia proprio l’impostazione di allora: “Trasparenza e comprensibilità della giurisdizione non confliggono con il carattere riservato, talora segreto della funzione. Esse correttamente interpretate, aumentano la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, rafforzano l’indipendenza della magistratura e, più in generale, l’autorevolezza delle istituzioni”.

La consapevolezza che il problema non è “se comunicare”, ma “come comunicare” ha stimolato ulteriori sviluppi. Guide per la formazione di magistrati alla comunicazione e indicazioni per maggiore accessibilità al grande pubblico dei siti istituzionali: Csm, Cassazione, Tribunale e Procure. Ancora: approfondimenti e riflessioni sulla attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza.

L’ “aggiornamento” proposto è un rovesciamento di impostazione in nome della “protezione reputazionale della persona”, che diviene “la linea guida” di un approccio centrato sul penale. La doverosa comunicazione sulle indagini penali deve misurarsi con le garanzie del giusto processo, tra le quali anche la tutela della vita privata. L’ossessiva tutela del segreto (anche oltre i limiti previsti dalla legge), l’invito alla “massima prudenza” e “sobrietà” si traducono in effetti paradossali. Precludere radicalmente la comunicazione alla stampa delle ordinanze che applicano la custodia cautelare, atto non più “segreto” perché depositato alle parti, rende ancora più discutibile la norma che ne consente il riassunto, ma non la pubblicazione integrale o per estratti. Cosa riassumeranno i giornalisti se non hanno il testo, ma devono basarsi su indiscrezioni?

La prudenza e la sobrietà si traducono in una selva di adempimenti burocratici: “Tracciabilità delle decisioni comunicative, conservazione ordinata dei comunicati diffusi, degli atti motivati di indizione delle conferenze stampa, degli eventuali provvedimenti autorizzativi e dei materiali audio video relativi alle stesse”. Un piccolo ufficio di Procura che si trovasse alle prese con un’indagine di rilievo mediatico non avrebbe personale sufficiente.

Ulteriore paradosso dell’enfasi sulla “protezione reputazionale”, in realtà pressoché obbiettivo unico dell’ “aggiornamento”, si raggiunge con l’invenzione della “comunicazione reattiva” e “di aggiornamento”. La reattiva deve “correggere o smentire informazioni errate, false o distorte”. Quella di aggiornamento si deve utilizzare “quando l’evoluzione del procedimento del processo modifichi in modo significativo il quadro inizialmente rappresentato dall’Ufficio, soprattutto in presenza di archiviazioni, rigetti, revoche, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni, ovvero di esiti comunque diversi da quelli prospettati nella fase iniziale”. In sostanza si propone una Procura incessantemente impegnata in rettifiche in nome della “sua verità”, ma la libera stampa può prospettare una legittima diversa “verità”. E poi, in nome della “sobrietà comunicativa”, una sorta di bollettino quotidiano su ogni passo dell’indagine, magari con precisazioni e repliche rispetto a prospettazioni delle difese.

La protezione della vita privata e quindi anche della reputazione è presa in considerazione nei documenti europei e negli studi dei giuristi, ma nel quadro della questione fondamentale che è la garanzia del giusto processo. Quando diviene una ossessione produce il paradossale risultato di proiettare le Procure nell’arena del “processo parallelo” sui media.

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