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Se il nonno mantiene il nipote può chiedere sostegno agli altri ascendenti: lo dice la Cassazione

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Quanti nonni in Italia mantengono i nipoti perché i genitori sono in difficoltà economica. Bene, le spese per i ragazzi devono essere divise fra tutti e 4 i nonni. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 28166 del 30 ottobre 2026, che ha accolto il ricorso di una nonna materna e disposto un nuovo esame della vicenda da parte della Corte d’appello dell’Aquila.

In pratica, se i genitori non sono in grado di mantenere i figli, l’obbligo economico può ricadere su tutti e quattro i nonni, sia materni sia paterni. E il nonno che ha provveduto da solo alle necessità del nipote può chiedere agli altri ascendenti di contribuire alle spese, in proporzione alle rispettive possibilità economiche.

La questione è stata sollevata dal caso di una bambina nata nel 2010, mantenuta dalla nonna materna fino al novembre 2019. La madre era disoccupata e priva di risorse economiche, mentre il padre non versava il contributo mensile di 500 euro stabilito in sede di separazione. La nonna, che si era fatta carico delle necessità della nipote, aveva chiesto al padre e ai nonni paterni il rimborso di 54mila euro.

Il Tribunale di Pescara aveva riconosciuto il diritto della donna al rimborso, ma la Corte d’appello dell’Aquila aveva escluso la responsabilità dei nonni paterni. Da qui il ricorso in Cassazione, che ha contestato la mancata considerazione della persistente difficoltà economica di entrambi i genitori e del periodo in cui la nonna aveva sostenuto da sola la nipote.

Nell’ordinanza, la Suprema Corte ribadisce innanzitutto che l’obbligo di mantenimento dei figli spetta in via primaria e integrale ai genitori. I nonni intervengono soltanto in via sussidiaria, quando entrambi i genitori non sono in condizione di provvedere alle necessità dei figli per una reale e oggettiva impossibilità economica. Non basta, quindi, che uno dei due non versi quanto dovuto: se l’altro genitore dispone delle risorse necessarie, deve farsi carico anche della parte che spetterebbe all’altro.

Il principio era già stato affermato dalla giurisprudenza: l’obbligo degli ascendenti non scatta automaticamente per il semplice inadempimento di un genitore, ma quando le condizioni economiche di entrambi non consentono di assicurare ai figli il mantenimento necessario.

La precisazione della Cassazione riguarda il coinvolgimento dei nonni. Quando ricorrono i presupposti per attivare l’obbligo sussidiario, questo grava in maniera unitaria su tutti e quattro gli ascendenti, e non soltanto sui genitori del figlio economicamente impossibilitato a contribuire. La solidarietà opera nei rapporti con chi chiede il mantenimento: il creditore può rivolgersi anche a uno solo dei nonni per ottenere quanto necessario, ferma restando la possibilità per chi ha pagato di rivalersi sugli altri ascendenti chiedendo la rispettiva quota.

La Cassazione ha quindi accolto i primi due motivi del ricorso della nonna e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione. Spetterà al giudice del rinvio riesaminare la vicenda applicando i principi indicati dalla Suprema Corte.

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