Deghi, multa da due milioni dall’Antitrust: sul sito finti sconti a tempo

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per due milioni di euro Deghi S.p.A., società attiva nella vendita online di arredamento e articoli per la casa, per una pratica commerciale scorretta nella prospettazione di prezzi e sconti. Nel 2024 il gruppo ha registrato un fatturato di 195,6 milioni e un utile netto di 13,6 milioni. Al centro del provvedimento c’è un «contatore» a conto alla rovescia che segnalava agli utenti la scadenza imminente di un’offerta. Secondo l’Autorità, alla fine del countdown la stessa promozione ripartiva «identica alla scadenza», con prezzo e percentuale di sconto invariati e, spesso, un nuovo timer. Una tecnica che l’Antitrust qualifica come «dark pattern», basata sull’urgenza e sull’imposizione di «un limite temporale a un’offerta, per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta euristica della scarsità».

Le verifiche che hanno porato a un’ispezione nascono dopo alcune segnalazioni e hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dello stesso presidente del consiglio di amministrazione, secondo cui il contatore «si può rinnovare mensilmente» e veniva applicato ai prodotti «ancora da smaltire». In un messaggio interno del giugno 2025 un dipendente proponeva di inserire «un contatore sugli sconti, non di giorni ma di ore… al massimo 48 ore» per «scatenare l’impazienza». Dai documenti acquisiti, nel 2025 il meccanismo si è ripetuto e il rinnovo del timer a parità di condizioni ha riguardato una quota rilevante delle referenze in promozione.

Un secondo profilo indagato dall’Agcm riguarda il calcolo degli sconti. Il presidente ha riconosciuto che lo sconto «non tiene conto del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni ma viene calcolato sul prezzo pieno», in contrasto con la normativa che àncora ogni riduzione al cosiddetto «prezzo precedente». Così, anche per i prodotti senza contatore, lo sconto pubblicizzato risultava in molti casi solo apparente.

L’azienda si è difesa sostenendo che le promozioni erano «residuali», legate allo smaltimento del magazzino, e che la durata di trenta giorni non configura un «periodo molto limitato». Per l’Autorità, però, pesa la dichiarazione ingannevole di un’offerta a tempo, indipendentemente dal pregiudizio concreto, trattandosi di un «illecito di pericolo». La pratica, cessata a fine 2025 dopo l’avvio dell’istruttoria, è stata giudicata «gravemente scorretta».


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