L’indagine penale della procura di Milano potrebbe ovviamente avere effetti in ambito istituzionale (commissariamento Figc) ma altresì conseguenze nell’ambito della giustizia sportiva. Il designatore Gianluca Rocchi è infatti indagato per «concorso in frode sportiva».
Spiega Flavia Tortorella, consulente di società sportive e docente di diritto sportivo: «La procura Federale può aprire l’inchiesta con le notizie di stampa, come già accaduto in passato. Può quindi chiedere gli atti alla Procura della Repubblica, che valuta se concederli subito oppure ostenderli solo a chiusura delle indagini. Dal momento in cui la notizia di illecito viene iscritta su registro, partono i termini previsti dal codice per le cosiddette indagini preliminari. Sessanta giorni, più proroghe di 40 e 20 giorni».
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Tra i capi di imputazione ce n’è uno, il terzo, che è già stato archiviato dalla Procura federale («Condizionava l’addetto Var Daniele Paterna»), ma nulla osta al riesame perché «la riapertura delle indagini può essere disposta nel caso in cui emergano dei nuovi fatti o delle circostanze di cui il Procuratore federale non era a conoscenza».
Tra quanto emerso, alcuni passaggi catturano particolarmente l’attenzione. Vale a dire la definizione di arbitri “sgraditi” o “graditi” a qualcuno. Nello specifico, si farebbe riferimento all’Inter. Diventa inevitabile chiederselo: cosa deve emergere affinché siano coinvolti anche i club? «Dipende se si ipotizza o meno un concorso nella commissione dell’illecito, quindi bisogna capire se la Procura della Repubblica abbia degli elementi di prova rispetto al coinvolgimento di soggetti appartenenti alla sfera di un club».
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Il concorso in frode sportiva potrebbe ricondurre a illecito sportivo (articolo 30 del codice di Giustizia sportiva) oppure violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4). «La frode sportiva, infatti, seppur con delle differenze sostanziali che la tratteggiano rispetto all’illecito sportivo, ha alla base la tutela dello stesso bene giuridico che è appunto la leale competizione sportiva e quindi la cosiddetta triade dei doveri di lealtà, correttezza e probità. Quindi il bene giuridico tutelato sia dalla frode sportiva che dall’illecito sportivo è lo stesso ed è la regolarità della gara, della competizione. Ne consegue che un procedimento, un processo penale che riguardi la frode è quasi sempre un corollario del procedimento sportivo che riguarda il cosiddetto illecito sportivo, che è uno dei reati degli illeciti più gravi previsti dal codice di giustizia sportiva».

La griglia di sanzioni va dalla penalizzazione, alla retrocessione, all’esclusione dal campionato per quanto riguarda i club coinvolti e alle inibizioni/squalifiche per dirigenti, giocatori e altri soggetti che abbiano concorso alla commissione dell’illecito sportivo. «Ma al momento è ovviamente prematuro esprimersi, bisogna attendere che ci sia un accertamento, poi però i tempi della giustizia sportiva saranno celeri».
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